Sono considerata/o persona senza attività lucrativa?
Sono considerate persone senza attività lucrativa quelle che non percepiscono alcun reddito da lavoro o ne percepiscono solo uno modesto. Ne fanno parte:
persone in pensionamento anticipato
lavoratrici e lavoratori a tempo parziale
beneficiarie e beneficiari di rendite AI, indennità giornaliera per malattia e infortunio, assistenza sociale
coniugi di persone pensionate
coniugi di persone con attività lucrativa all’estero (incl. Liechtenstein)
vedove/i, divorziate/i
studenti
persone disoccupate che hanno esaurito il diritto all’indennità
globetrotter
Alcune lavoratrici e lavoratori dipendenti versano gli stessi contributi delle persone senza attività lucrativa. Condizioni:
Il reddito lordo annuo è inferiore a CHF 5'000. Per le coppie sposate: inferiore a CHF 10'000.
Lavorare meno di 9 mesi all’anno.
Il grado di occupazione è inferiore al 50 percento.
Su richiesta, la Cassa di compensazione verifica la Sua situazione.
Quali sono i miei obblighi?
Se Lei non svolge un’attività lucrativa, deve iscriversi alla Cassa di compensazione del Suo Cantone di domicilio. A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del ventesimo anno di età, deve versare i contributi all’AVS, AI e IPG.
Se si trasferisce dall’estero in Svizzera, l’obbligo contributivo inizia il mese successivo all'arrivo. Se il trasferimento avviene il primo giorno del mese, l’obbligo inizia già nello stesso mese.
Lei è personalmente responsabile del corretto versamento dei Suoi contributi.
L’obbligo contributivo termina al raggiungimento dell’età di riferimento oppure in caso di trasferimento dalla Svizzera.
Nota: Anche con accrediti per compiti educativi e assistenziali Lei deve versare i contributi.
Cosa comprende la mia copertura assicurativa?
In qualità di persona senza attività lucrativa, Lei versa i contributi all’AVS, AI e IPG. In questo modo beneficia della copertura assicurativa sociale.
Le prestazioni sono previste, ad esempio, nelle seguenti situazioni:
- dopo il pensionamento (rendita)
- in caso di perdita di guadagno, ad esempio durante il servizio obbligatorio o in caso di congedo di maternità e dell'altro genitore
- a sostegno delle famiglie
- in caso di invalidità a seguito di infortunio o malattia
Le prestazioni delle assicurazioni sociali si finanziano tra l’altro attraverso i contributi delle persone assicurate e dei datori di lavoro. Per questo anche Lei versa i contributi.
La Cassa di compensazione può ridurre o esentare dal pagamento dei contributi AVS le persone senza attività lucrativa, qualora il pagamento risulti iniquo. Ciò si verifica quando il pagamento comporta per la persona assicurata una grave difficoltà. Si parla di grave difficoltà quando una persona dipende all’assistenza sociale, oppure quando, a causa del contributo AVS, non è più garantito il minimo esistenziale ai sensi del diritto esecutivo.
È prevista un'esenzione nel Suo caso? In tal caso presenti una richiesta scritta alla Sua Cassa di compensazione.
Quanto mi costa un’assicurazione sociale?
Il contributo minimo ammonta a CHF 530 all’anno (ultimo aggiornamento: 2026). Lei deve versare i contributi senza interruzioni. In caso contrario, la Sua rendita può diminuire. Se Lei non esercita un’attività lucrativa e non ha ancora effettuato la registrazione, contatti la Sua Cassa di compensazione.
A quanto ammontano i miei contributi?
La base per il calcolo dei Suoi contributi all’AVS, AI e IPG sono il Suo patrimonio e il cosiddetto reddito da rendita (prestazioni ricorrenti). Il valore complessivo di tutti i beni patrimoniali in Svizzera e all’estero, al netto dei debiti, è definito patrimonio netto.
I debiti vengono dedotti dal patrimonio. L’avere di vecchiaia e l’avere di libero passaggio del 2° pilastro (LPP) sono considerati patrimonio solo dopo l’erogazione.
La Cassa di compensazione riscuote contributi per spese amministrative fino a un massimo del 5 percento dei contributi AVS/AI/IPG.
Quando e come devo versare i contributi?
La Cassa di compensazione stabilisce contributi d’acconto ed emette una prima fattura. Questi contributi provvisori si basano sul patrimonio previsto e sul reddito da rendita dell’anno in corso.
Di norma, il pagamento avviene su base trimestrale. L’importo deve pervenire al più tardi entro il decimo giorno dalla fine del periodo. In caso di pagamento tardivo, segue un sollecito. La tassa ammonta da CHF 20 fino a CHF 200.
I contributi definitivi sono determinati dalla Cassa di compensazione, di regola sulla base dei dati fiscali. Contemporaneamente viene calcolata la differenza tra i contributi d’acconto versati e quelli definitivi.
Se ha versato troppo: la Cassa di compensazione Le rimborsa la differenza.
Se ha versato troppo poco: riceverà una fattura per la differenza (pagabile entro 30 giorni).
Se i contributi d’acconto erano sensibilmente troppo bassi (più del 25 percento), viene applicato un interesse di mora del 5 percento. Pertanto, notifichi tempestivamente eventuali cambiamenti alla Sua Cassa di compensazione.