FAQ
Sì. Anche gli studenti devono versare i contributi AVS.
Se Lei non percepisce alcun reddito da lavoro o ne percepisce solo uno in misura ridotta, viene classificata/o come persona senza attività lucrativa. In tal caso vale quanto segue:
L’obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età.
Fino al 31 dicembre dell’anno in cui compie 25 anni, versa soltanto il contributo minimo.
Successivamente, i contributi sono determinati in base alla Sua situazione finanziaria, ad esempio in funzione del patrimonio e del reddito da rendita (prestazioni ricorrenti).
Di norma Lei non deve fare niente. Le università e le scuole inoltrano una volta all’anno i dati dei loro studenti alla Cassa di compensazione.
Se non ricevete alcuna notifica o fattura, si rivolga alla Cassa di compensazione di Suo luogo di studio.
Sì. Anche se non percepisce un reddito proprio è soggetta/o all’obbligo contributivo.
Tuttavia, i contributi sono considerati versati alle seguenti condizioni:
Il coniuge o la/il partner registrata/o esercita un’attività lucrativa e versa il doppio del contributo minimo o più.
Egli o ella esercita un’attività lucrativa almeno al 50 percento oppure per più di 9 mesi all’anno.
Se una di queste condizioni è soddisfatta, Lei è co-assicurata/o nell’AVS. Non è necessario effettuare alcuna iscrizione.
Sì. In questo caso Lei paga i contributi come persona senza attività lucrativa.
Il motivo: per il Suo/la Sua partner l’AVS svizzera non riceve contributi.
Attualmente, il contributo minimo è di CHF 530 all’anno. In questo modo si evitano lacune contributive e una riduzione della rendita.
Questo contributo si applica alle persone senza attività lucrativa con reddito modesto (salario, reddito da rendita) e patrimonio limitato. Tra queste figurano, tra l’altro:
Studenti senza attività lucrativa (soltanto fino alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni)
Persone con redditi molto modesti o con un assistenza sociale minima
Persone che ricevono prestazioni complementari o transitorie
Il contributo minimo è pagato se Lei ha versato i contributi AVS su un reddito lordo annuo di almeno CHF 5'000.
La base per il calcolo dei contributi AVS sono il Suo patrimonio e il cosiddetto reddito da rendita (pagamenti ricorrenti). La Cassa di compensazione Le comunica l’importo annuo.
Non è possibile effettuate versamenti volontari più alti.
Sì. Anche se percepisce le PC, deve versare i contributi AVS.
C’è comunque un’agevolazione: Lei paga soltanto il contributo minimo. Condizioni: Lei riceve le prestazioni anche al 31 dicembre dell’anno contributivo. E si iscrive come persona senza attività lucrativa. In questo modo rimane assicurata/o ed evita lacune contributive.
Se percepisce una rendita AI e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento, è considerata/o ai fini dell’AVS come persona senza attività lucrativa, a condizione che non lavori o solo in misura ridotta. In ogni caso deve versare i contributi AVS.
Sì. Se va in pensione anticipata, viene considerata/o fino all’età di riferimento come persona senza attività lucrativa e deve continuare a versare i contributi AVS.
Si iscriva presso la Sua Cassa di compensazione per evitare lacune contributive.
Se Lei non esercita un’attività lucrativa, i contributi si basano sul Suo patrimonio e reddito.
Con l’ausilio per il calcolo può fare una stima dei Suoi contributi. La Cassa di compensazione stabilisce in modo vincolante l’importo.
Per maggiori informazioni consulti il seguente link.
Richieda un estratto del Suo conto individuale (CI) presso una qualsiasi Cassa di compensazione. In questo modo potrà verificare per quali anni sono stati registrati i contributi e se esistono eventuali lacune contributive.
Di norma, i versamenti retroattivi sono possibili per gli ultimi cinque anni. Qui potete richiedere il vostro estratto conto.
Una volta effettuata l’iscrizione, riceverà dalla Cassa di compensazione una fattura trimestrale. In un primo momento Lei versa i contributi provvisori sulla base delle Sue indicazioni. Non appena i dati fiscali sono disponibili, la Cassa di compensazione determina definitivamente i contributi. Questo processo può richiedere fino a cinque anni.
Se i contributi provvisori differiscono da quelli definitivi, Lei pagherà la differenza oppure riceverà un accredito.
In due casi deve pagare interessi di mora:
se si iscrive in ritardo
se i Suoi contributi definitivi superano di oltre il 25 percento i contributi provvisori
Questo non dipende solo dal Suo reddito.
La Cassa di compensazione tiene conto anche del Suo patrimonio e del Suo reddito da rendita (prestazioni ricorrenti). Su questa base la Cassa calcola l’importo dei contributi che Lei dovrebbe versare senza attività lucrativa. Più alti sono il patrimonio e il reddito da rendita, maggiore sarà anche questo importo di riferimento.
In caso di reddito basso, la Cassa confronta i contributi da Lei versati con l’importo calcolato. I contributi da Lei versati devono
raggiungere il contributo minimo ed
essere almeno pari alla metà dell’importo di riferimento.
Se uno di questi valori non viene raggiunto, Lei dovrà iscriversi come persona senza attività lucrativa e versare contributi aggiuntivi.
A titolo indicativo: con un reddito lordo annuo inferiore a CHF 5'000 (ultimo aggiornamento: 2025), i contributi non sono sufficienti.
In caso di dubbio, effettui l’iscrizione.
In caso di lavoro a tempo parziale o irregolare, la Cassa di compensazione confronta due contributi:
i contributi AVS che Lei ha effettivamente versato
il contributo che Lei dovrebbe versare senza attività lucrativa
I contributi da Lei versati devono raggiungere il contributo minimo ed essere almeno pari alla metà dell’importo che dovrebbe versare in assenza di attività lucrativa.
Se il Suo contributo è inferiore a uno di questi valori, per l’intero anno Lei verserà i contributi come una persona senza attività lucrativa.
In questo caso l’importo dei Suoi contributi è determinato in base al Suo patrimonio e al reddito da rendita. (Si tratta di prestazioni ricorrenti, ad esempio un rendita dalla Cassa pensioni, una rendita per infortunio o una rendita di vecchiaia anticipata.)
La Cassa di compensazione calcola una base: il Suo patrimonio più venti volte il Suo reddito da rendita annuo.
Su questa base la Cassa determina il Suo contributo annuo secondo la tabella contributiva per le persone senza attività lucrativa. Se aumenta il patrimonio o il reddito da rendita (LINK al Glossario) aumentano anche i contributi.
Utilizzi l’ausilio per il calcolo per determinare il Suo contributo previsto.
Per le persone senza attività lucrativa è di norma competente la Cassa di compensazione del Cantone di domicilio.
Esistono due eccezioni:
Gli studenti senza attività lucrativa devono rivolgersi alla Cassa del luogo di formazione.
Le persone in pensionamento anticipato restano presso la loro precedente Cassa di compensazione. Ciò vale se hanno cessato l’attività lavorativa solo dal 58° anno di età e hanno in precedenza versato contributi a tale Cassa.
La preghiamo di usare il modulo online: la Sua iscrizione verrà inoltrata direttamente alla Cassa di compensazione competente.
La Cassa di compensazione rileva i Suoi dati e calcola i contributi. La base è costituita dai Suoi dati fiscali (patrimonio, reddito da rendita) e dalle informazioni personali.
La Cassa di compensazione può ad esempio richiedere i seguenti documenti:
Attestato fiscale o conteggio dell’assicurazione contro la disoccupazione
Attestazione di sostegno finanziario
Attestato di studio
Conteggi di indennità giornaliere per malattia e infortunio
Conteggi salariali attuali o l’ultimo certificato di salario
Decreti di contributo
Dichiarazione delle imposte o tassazione fiscale
Eventualmente la Cassa può avere bisogno di ulteriori documenti.
Per l’iscrizione La invitiamo a utilizzare il modulo online della Sua Cassa di compensazione.
Qui troverà informazioni sul tema «Senza attività lucrativa» e il relativo modulo.
Sono considerate senza attività lucrativa le persone che non percepiscono alcun reddito da lavoro o ne percepiscono uno in misura ridotta.
Tra queste figurano, tra l'altro:
Le persone che per tutto l’anno non percepiscono alcun reddito da attività lucrativa
Persone incapaci al guadagno
Persone che svolgono attività familiari senza reddito
Studenti senza lavoro durante le vacanze
Persone in viaggio intorno al mondo o in anno sabbatico
Persone in cerca di lavoro senza indennità giornaliera di disoccupazione
Persone in pensionamento anticipato
Anche chi lavora in modo irregolare o non a tempo pieno in modo continuativo può essere considerata/o persona senza attività lucrativa.
Sì. Anche gli studenti devono versare i contributi AVS.
Se Lei non percepisce alcun reddito da lavoro o ne percepisce solo uno in misura ridotta, viene classificata/o come persona senza attività lucrativa. In tal caso vale quanto segue:
L’obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età.
Fino al 31 dicembre dell’anno in cui compie 25 anni, versa soltanto il contributo minimo.
Successivamente, i contributi sono determinati in base alla Sua situazione finanziaria, ad esempio in funzione del patrimonio e del reddito da rendita (prestazioni ricorrenti).
Di norma Lei non deve fare niente. Le università e le scuole inoltrano una volta all’anno i dati dei loro studenti alla Cassa di compensazione.
Se non ricevete alcuna notifica o fattura, si rivolga alla Cassa di compensazione di Suo luogo di studio.
Sì. Anche se non percepisce un reddito proprio è soggetta/o all’obbligo contributivo.
Tuttavia, i contributi sono considerati versati alle seguenti condizioni:
Il coniuge o la/il partner registrata/o esercita un’attività lucrativa e versa il doppio del contributo minimo o più.
Egli o ella esercita un’attività lucrativa almeno al 50 percento oppure per più di 9 mesi all’anno.
Se una di queste condizioni è soddisfatta, Lei è co-assicurata/o nell’AVS. Non è necessario effettuare alcuna iscrizione.
Sì. In questo caso Lei paga i contributi come persona senza attività lucrativa.
Il motivo: per il Suo/la Sua partner l’AVS svizzera non riceve contributi.
Attualmente, il contributo minimo è di CHF 530 all’anno. In questo modo si evitano lacune contributive e una riduzione della rendita.
Questo contributo si applica alle persone senza attività lucrativa con reddito modesto (salario, reddito da rendita) e patrimonio limitato. Tra queste figurano, tra l’altro:
Studenti senza attività lucrativa (soltanto fino alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni)
Persone con redditi molto modesti o con un assistenza sociale minima
Persone che ricevono prestazioni complementari o transitorie
Il contributo minimo è pagato se Lei ha versato i contributi AVS su un reddito lordo annuo di almeno CHF 5'000.
La base per il calcolo dei contributi AVS sono il Suo patrimonio e il cosiddetto reddito da rendita (pagamenti ricorrenti). La Cassa di compensazione Le comunica l’importo annuo.
Non è possibile effettuate versamenti volontari più alti.
Sì. Anche se percepisce le PC, deve versare i contributi AVS.
C’è comunque un’agevolazione: Lei paga soltanto il contributo minimo. Condizioni: Lei riceve le prestazioni anche al 31 dicembre dell’anno contributivo. E si iscrive come persona senza attività lucrativa. In questo modo rimane assicurata/o ed evita lacune contributive.
Se percepisce una rendita AI e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento, è considerata/o ai fini dell’AVS come persona senza attività lucrativa, a condizione che non lavori o solo in misura ridotta. In ogni caso deve versare i contributi AVS.
Sì. Se va in pensione anticipata, viene considerata/o fino all’età di riferimento come persona senza attività lucrativa e deve continuare a versare i contributi AVS.
Si iscriva presso la Sua Cassa di compensazione per evitare lacune contributive.
Se Lei non esercita un’attività lucrativa, i contributi si basano sul Suo patrimonio e reddito.
Con l’ausilio per il calcolo può fare una stima dei Suoi contributi. La Cassa di compensazione stabilisce in modo vincolante l’importo.
Per maggiori informazioni consulti il seguente link.
Richieda un estratto del Suo conto individuale (CI) presso una qualsiasi Cassa di compensazione. In questo modo potrà verificare per quali anni sono stati registrati i contributi e se esistono eventuali lacune contributive.
Di norma, i versamenti retroattivi sono possibili per gli ultimi cinque anni. Qui potete richiedere il vostro estratto conto.
Una volta effettuata l’iscrizione, riceverà dalla Cassa di compensazione una fattura trimestrale. In un primo momento Lei versa i contributi provvisori sulla base delle Sue indicazioni. Non appena i dati fiscali sono disponibili, la Cassa di compensazione determina definitivamente i contributi. Questo processo può richiedere fino a cinque anni.
Se i contributi provvisori differiscono da quelli definitivi, Lei pagherà la differenza oppure riceverà un accredito.
In due casi deve pagare interessi di mora:
se si iscrive in ritardo
se i Suoi contributi definitivi superano di oltre il 25 percento i contributi provvisori
Questo non dipende solo dal Suo reddito.
La Cassa di compensazione tiene conto anche del Suo patrimonio e del Suo reddito da rendita (prestazioni ricorrenti). Su questa base la Cassa calcola l’importo dei contributi che Lei dovrebbe versare senza attività lucrativa. Più alti sono il patrimonio e il reddito da rendita, maggiore sarà anche questo importo di riferimento.
In caso di reddito basso, la Cassa confronta i contributi da Lei versati con l’importo calcolato. I contributi da Lei versati devono
raggiungere il contributo minimo ed
essere almeno pari alla metà dell’importo di riferimento.
Se uno di questi valori non viene raggiunto, Lei dovrà iscriversi come persona senza attività lucrativa e versare contributi aggiuntivi.
A titolo indicativo: con un reddito lordo annuo inferiore a CHF 5'000 (ultimo aggiornamento: 2025), i contributi non sono sufficienti.
In caso di dubbio, effettui l’iscrizione.
In caso di lavoro a tempo parziale o irregolare, la Cassa di compensazione confronta due contributi:
i contributi AVS che Lei ha effettivamente versato
il contributo che Lei dovrebbe versare senza attività lucrativa
I contributi da Lei versati devono raggiungere il contributo minimo ed essere almeno pari alla metà dell’importo che dovrebbe versare in assenza di attività lucrativa.
Se il Suo contributo è inferiore a uno di questi valori, per l’intero anno Lei verserà i contributi come una persona senza attività lucrativa.
In questo caso l’importo dei Suoi contributi è determinato in base al Suo patrimonio e al reddito da rendita. (Si tratta di prestazioni ricorrenti, ad esempio un rendita dalla Cassa pensioni, una rendita per infortunio o una rendita di vecchiaia anticipata.)
La Cassa di compensazione calcola una base: il Suo patrimonio più venti volte il Suo reddito da rendita annuo.
Su questa base la Cassa determina il Suo contributo annuo secondo la tabella contributiva per le persone senza attività lucrativa. Se aumenta il patrimonio o il reddito da rendita (LINK al Glossario) aumentano anche i contributi.
Utilizzi l’ausilio per il calcolo per determinare il Suo contributo previsto.
Per le persone senza attività lucrativa è di norma competente la Cassa di compensazione del Cantone di domicilio.
Esistono due eccezioni:
Gli studenti senza attività lucrativa devono rivolgersi alla Cassa del luogo di formazione.
Le persone in pensionamento anticipato restano presso la loro precedente Cassa di compensazione. Ciò vale se hanno cessato l’attività lavorativa solo dal 58° anno di età e hanno in precedenza versato contributi a tale Cassa.
La preghiamo di usare il modulo online: la Sua iscrizione verrà inoltrata direttamente alla Cassa di compensazione competente.
La Cassa di compensazione rileva i Suoi dati e calcola i contributi. La base è costituita dai Suoi dati fiscali (patrimonio, reddito da rendita) e dalle informazioni personali.
La Cassa di compensazione può ad esempio richiedere i seguenti documenti:
Attestato fiscale o conteggio dell’assicurazione contro la disoccupazione
Attestazione di sostegno finanziario
Attestato di studio
Conteggi di indennità giornaliere per malattia e infortunio
Conteggi salariali attuali o l’ultimo certificato di salario
Decreti di contributo
Dichiarazione delle imposte o tassazione fiscale
Eventualmente la Cassa può avere bisogno di ulteriori documenti.
Per l’iscrizione La invitiamo a utilizzare il modulo online della Sua Cassa di compensazione.
Qui troverà informazioni sul tema «Senza attività lucrativa» e il relativo modulo.
Sono considerate senza attività lucrativa le persone che non percepiscono alcun reddito da lavoro o ne percepiscono uno in misura ridotta.
Tra queste figurano, tra l'altro:
Le persone che per tutto l’anno non percepiscono alcun reddito da attività lucrativa
Persone incapaci al guadagno
Persone che svolgono attività familiari senza reddito
Studenti senza lavoro durante le vacanze
Persone in viaggio intorno al mondo o in anno sabbatico
Persone in cerca di lavoro senza indennità giornaliera di disoccupazione
Persone in pensionamento anticipato
Anche chi lavora in modo irregolare o non a tempo pieno in modo continuativo può essere considerata/o persona senza attività lucrativa.